La durata dei controlli fiscali, stabilita dalla legge 212/2000, deve essere calcolata con riferimento all’effettiva permanenza dei funzionari presso l’azienda accertata.
L’articolo 12, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente fissa un termine di natura ordinatoria, relativo alla presenza effettiva degli operatori presso la sede del contribuente.
Questo quanto ribadito dalla Cassazione, con ordinanza 24690 del 20 novembre 2014.
La vicenda
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento, emanato sulle risultanze di un processo verbale di constatazione, lamentando che la verifica si era protratta oltre il termine consentito dallo Statuto del contribuente.
Le commissioni di merito – disattese le doglianze dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la durata della verifica doveva essere calcolata con riferimento ai soli giorni di presenza fisica effettiva dei funzionari presso la sede aziendale – accoglievano la tesi del contribuente sostenendo, peraltro, la natura perentoria del termine.


