La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 209617 del 2 dicembre 2015, si e’ espressa intima di imponibilità ai fini ICI chiarendo che gli immobili non direttamente posseduti dalla proprietà, ma concessi in comodato gratuito ad altro soggetto e destinati al raggiungimento dei medesimi scopi istituzionali (nella specie, attività didattica), non sono esenti ai fini ICI.
Secondo i giudici, infatti, l’attività didattica della scuola privata è, nel caso di specie, svolta esclusivamente dalla società comodataria alla quale non compete alcuna forma di esenzione, né rilevano a tal fine le condizioni di uso del bene (comodato gratuito) da parte della stessa.
Sul punto assume infatti decisiva importanza la scissione tra possesso ed esercizio dell’attività produttiva di reddito, dovendosi escludere che il beneficio possa spettare "in caso di utilizzazione indiretta pur se assistita da finalità di pubblico interesse" (Cass. sen. n. 8652/2015).
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