Gli
accantonamenti per indennità di cessazione del rapporto di agenzia, in tutte le
sue componenti (compresi quindi quelli per l’indennità suppletiva
di clientela), sono deducibili per competenza dal reddito d’impresa: è giunta a
questa conclusione anche l’Agenzia Entrate che nella circolare
33/E dell’8 novembre 2013, prende atto della consolidata posizione della
Corte di cassazione, degli orientamenti di prassi e del parere dell’Avvocatura
generale di Stato.
L’Agenzia
delle Entrate invita quindi le strutture territoriali a riesaminare le
controversie pendenti in materia e ad abbandonare la pretesa tributaria se non
conforme al nuovo indirizzo interpretativo.
Le istruzioni
in senso opposto, precedentemente fornite con la circolare 42/2007,
restano valide esclusivamente per le controversie sugli accantonamenti al fondo
indennità suppletiva di clientela, spettante agli agenti di commercio in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro, effettuati in periodi di
imposta anteriori alla data di entrata in vigore della modifica dell’articolo
1751 del codice civile (quindi ante 1° gennaio 1993).


