Con le nuove regole stabilite dalla Riforma di Condominio che entra in vigore oggi, cambiano anche alcune norme inerenti, nello specifico, l’art. 18, e più precisamente le modalità di riscossione dei contributi condominiali.
I creditori infatti, cita l’art.18, "non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini". Questo quanto contenuto nell’articolo della nuova legge, che va a modificare, in base a quanto sentenziato dalla Cassazione, l’art.63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.
I gestori di servizi, quindi, che si trovino di fronte a situazioni in cui un solo condomino non abbia pagato una bolletta, non potranno avvalersi sugli altri che hanno invece pagato e sospendere l’erogazione degli stessi, ma dovranno continuare a fornirli, almeno fino a quando non siano stati effettuati tutti i tentativi di legge per la riscossione del pagamento, pignoramenti compresi. L’art.18 stabilisce infatti che "I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini."
Stop quindi alla possibilità di interrompere l’erogazione di un servizio anche se un solo condomino non paga.


