Anche le Associazioni di volontariato possono partecipare alle gare pubbliche. Questo il contenuto della sentenza n. 116 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Stato.
Alla luce della direttiva CE n.18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia ( CGE 23.12.2009, causa C-305/08), si legge nella sentenza, la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, per cui “l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell’elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, a cui il d.lg. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa” ( vedi ex multis CdS n283/2013 nonché n.5882/2012).”


