Binari distinti per responsabilità civile e penale; quindi, nel reato tributario non rileva il divieto di azione esecutiva e cautelare previsto dall’articolo 1923 cc.
In presenza di reati tributari possono essere sequestrate anche le polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando il divieto di azione esecutiva e cautelare previsto dall’articolo 1923 del codice civile.
A ribadirlo la Corte di cassazione (in senso conforme, sezioni unite, sentenza 8271/2008, Cassazione, sentenze 3281/2013, 3289/2013, 1283/2013, 23815/2006) che, con la sentenza 18736 del 7 maggio 2014, ha reso definitivo nei confronti di un contribuente il sequestro preventivo di tre polizze assicurative sulla vita.
L’impignorabilità, prevista dalla norma civilistica, trova giustificazione nella funzione di previdenza e di risparmio che è riconosciuta ai contratti di assicurazione sulla vita, ferma restando la tutela dei creditori danneggiati.
In base a quanto previsto dall’articolo 1923, comma 2, del codice civile, infatti, i creditori possono far valere i propri diritti sull’assicuratore nei limiti degli importi dei premi dovuti, laddove il debitore, attraverso il pagamento dei premi, abbia ridotto la propria garanzia patrimoniale a svantaggio dei primi.
Le regole cambiano in ambito penale; secondo un orientamento ormai consolidato, il divieto previsto dall’articolo 1923 cc attiene ai soli rapporti civili, non riguardando la responsabilità penale.


