Si tratta di un crimine che penalizza l’intera collettività, perché chi non versa la sua parte all’Erario si sottrae al dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, previsto dal codice penale per i delitti contro il patrimonio dello Stato, è inapplicabile nel caso di reati tributari: l’unica mitigazione della pena prevista per i delitti di natura tributaria è quella connessa al pagamento del debito tributario ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 74/2000.
Questo il principio di diritto sancito dalla terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8677 del 24 febbraio 2014.
Il fatto
L’intervento dei giudici della Cassazione è giunto a seguito del ricorso proposto da un imprenditore condannato a quattro mesi di reclusione dalla Corte di appello di Lecce perché ritenuto responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti.
Con un unico motivo di doglianza, il ricorrente lamentava violazione dell’articolo 62, comma 1, n. 4, del codice penale, nel punto in cui i giudici territoriali non avevano ritenuto applicabile al caso di specie l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
A seguito dell’esame del ricorso, i giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto infondati i motivi di doglianza, con la conseguente conferma della sentenza gravata.


