Sono sufficienti, da parte dell’ufficio, elementi obiettivi sull’inesistenza del contraente, tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore “onesto” e “mediamente esperto”.
L’apparente regolarità contabile delle fatture d’acquisto, emesse da una società cartiera, non impedisce all’Amministrazione finanziaria di contestare il coinvolgimento del contribuente nella “frode carosello”. A tal fine, vengono reputati “decisivi” a provare la frode gli elementi offerti dall’ufficio.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 23324 del 31 ottobre.
Il fatto
A seguito dell’annullamento di un avviso di accertamento Irpef, emesso nei confronti di una Snc e dei relativi soci, per l’acquisto di un’autovettura da una società inesistente, veniva anche respinto l’appello dell’ente impositore, ritenendo la Commissione tributaria regionale che, siccome la fattura di acquisto dell’autovettura risultava essere stata regolarmente contabilizzata ai fini dell’Iva, l’ufficio non avesse dimostrato l’inclusione dell’operazione soggettivamente inesistente nella più ampia attività fraudolenta effettuata dalla società cartiera.


