La sentenza emessa ieri dalla corte di giustizia UE nel procedimento C-409/04 afferma che al fine di realizzare una cessione intracomunitaria, è indispensabile il passaggio fisico dei beni tra due stati membri ed il fornitore deve farsi carico di provare tale circostanza.
Tuttavia, qualora la merce sia stata venduta franco-fabbrica e l’acquirente abbia consegnato al fornitore dei documenti probatori falsi relativi al trasporto a destinazione verso altro stato membro, la responsabilità per la mancata fuoriuscita dei beni non può più ricadere sul fornitore in buona fede che abbia adottato ogni cautela in suo potere.


