Deve ritenersi tempestiva la dichiarazione Iva ricevuta da un ufficio incompetente, e senza alcuna obiezione trasmessa con ritardo a quello competente.
Da ciò deriva, ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 1949 del 30 gennaio 2007, che è illegittimo, in queste circostanze, l’accertamento fatto dall’Amministrazione finanziaria per omessa o tardiva dichiarazione.


