Né importa che non sia stata barrata alcuna specifica casella dell’avviso di ricevimento e che non sia stata altrimenti indicata la qualità del consegnatario dell’atto.
Nel caso di notifica postale, qualora l’atto sia recapitato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del diretto interessato, fino a querela di falso.
Questo, in sintesi, il principio di diritto ribadito dall’ordinanza n. 4895 del 3 marzo, in cui la Cassazione ha anche precisato che, in questi casi, neppure assume rilievo la circostanza che non sia stata barrata alcuna specifica casella dell’avviso di ricevimento e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario dell’atto.
La vicenda di merito
Una contribuente impugnava una cartella di pagamento, relativa a tributi vari e connessi accessori per l’anno d’imposta 1996, con ricorso rigettato dalla Commissione tributaria provinciale.


