L’Amministrazione finanziaria impugna in Cassazione una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, nel rigettare l’appello dalla stessa proposto, aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap (anno di imposta 2002), emesso nei confronti di una società immobiliare. L’accertamento riguardava, tra l’altro, la ripresa a tassazione della somma da quest’ultima ricevuta a seguito della risoluzione anticipata di una locazione commerciale intercorsa tra la stessa e un’altra società; somma che, per i giudici di appello, era stata corrisposta a titolo di risarcimento danni e quindi non poteva essere sottoposta a imposizione, non costituendo una plusvalenza.
La Corte di legittimità con ordinanza n. 16460 del 1 luglio, si e’ espressa in materia, affermando che l’Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare a tassazione la plusvalenza derivante dalla risoluzione anticipata di un contratto di locazione commerciale, se il locatario non dimostri di avere subìto un danno, senza che rilevi, a tal fine, quanto riportato nella fattura.
La Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassando con rinvio la sentenza di appello. Il contratto di risoluzione anticipata mirava solo a regolare il rapporto tra le parti e, inoltre, i locali erano stati riaffittati qualche giorno dopo il rilascio.


