La Finanziaria 2006 autorizza la rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
La disciplina relativa si differenzia notevolmente da quella prevista per la rivalutazione degli altri beni d’impresa.
Basta considerare che nel caso di immobili (e relative aree edificate) la rivalutazione:
a) è possibile a patto che il bene sia contabilizzato tra le immobilizzazioni;
b) costerà all’impresa il 12% del maggior valore iscritto;
c) otterrà riconoscimento fiscale differito di un triennio.
Al contrario, nel caso di area fabbricabile non edificata, la rivalutazione:
a) è possibile sempre, indipendentemente dalla classificazione contabile (sono infatti rivalutabili sia i beni-merce sia le immobilizzazioni);
b) costerà all’impresa il 19% del maggior valore iscritto;
c) otterrà riconoscimento fiscale immediato.


