I giudici di legittimità confermano inoltre l’indeducibilità delle spese sostenute dalla controllante per l’extra premio alla controllata in perdita, perché non inerenti all’attività.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2605 del 10 febbraio 2016, ha chiarito che la tardiva fatturazione non può essere qualificata come mera violazione formale, perché tale comportamento arreca pregiudizio alle azioni di controllo da parte del Fisco.
Il fatto trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento, il secondo sostitutivo del primo, mediante i quali l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l’extra premio corrisposto da una società alla propria controllata, perché considerato non inerente rispetto all’attività svolta; in più, era stata rilevata l’errata emissione (temporale) di fatture fiscali, per alcune operazioni imponibili, nei confronti della società controllante.


