Quando alla base dei documenti contabili non c’è alcun acquisto di beni e servizi, l’imposta va considerata “fuori conto” e la relativa obbligazione comunque adempiuta.
L’emittente di fatture fittizie non può giovarsi di una nota di credito per evitare il pagamento dell’Iva indebitamente fatturata, considerato che la rettifica dell’imponibile e della relativa imposta presuppone il compimento di un’operazione reale.
A sottolinearlo, la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12995 del 9 giugno 2014.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 7, Dpr 633/1972, infatti, se viene emessa una fattura per operazioni inesistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi sono indicati in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare. Si tratta del cosiddetto principio di formalità dell’imposta per effetto del quale, se l’Iva è indicata nella fattura o in qualsiasi altro documento che ne fa le veci, essa deve essere comunque versata all’Erario (Cassazione, 12353/2005).
La citata norma non è stata creata per fini sanzionatori, piuttosto per ricondurre a coerenza il sistema impositivo Iva fondato sui principi della rivalsa e della detrazione (Cassazione, 7289/2001). In tal senso dispone anche l’articolo 203 della direttiva Cee 112/2006, secondo cui “l’Iva è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura”. La finalità è chiara: scongiurare il rischio di frodi fiscali, ossia l’indebita detrazione d’imposta da parte di operatori economici, destinatari della presunta prestazione.


