Alla luce della diffusione della “fatturazione elettronica” è opportuno chiarire come debba essere definito il depositario delle scritture contabili:
- se il soggetto che effettua la conservazione digitale delle fatture elettroniche segue le “nuove” regole del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (in vigore dall’11 aprile 2014) il contribuente dovrà effettuare la comunicazione del “depositario delle scritture contabili” all’Agenzia tramite il modello AA7/AA9.
- se la conservazione viene invece effettuata in base alle “vecchie” modalità (D.M. 23 gennaio 2004 e Delibera CNIPA n. 11/2004) e i documenti elettronici risultano, dopo aver subito il processo di conservazione, “restituiti” su supporto informatico all’ interessato, non è richiesta alcuna comunicazione.


