L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.18/E del 24 giugno 2014, ha fornito ulteriori istruzioni in tema di fatturazione elettronica in relazione alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilita’ 2013 e ad alcuni quesiti pervenuti all’Agenzia relativamente agli obblighi di fatturazione.
Nella Circolare viene definito cio’ che differenzia la fattura elettronica da quella cartacea, che non consiste nel formato utilizzato (elettronico o cartaceo) bensì nella circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa, ricevuta ed accettata dal destinatario.
Possono essere quindi considerate fatture elettroniche anche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es. posta elettronica), a condizione che le stesse soddisfino i requisiti di legge.
La Circolare passa poi ad analizzare i requisiti fondamentali che una fattura elettronica deve avere: l’autenticità dell’origine, l’integrita’ del contenuto e la leggibilità.
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