È indebita la deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, realizzate con soggetti compiacenti, privi di strutture, mezzi, sedi e contabilità.
Nell’ambito della contestazione di indeducibilità di costi documentati da fatture emesse a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti, l’incidenza minimale sul volume complessivo degli acquisti delle false fatturazioni, nonché la questione delle differenze tra acquisti e vendite, tra carico e scarico di merce, non è di per sé un argomento idoneo a neutralizzare l’elemento della natura cartiera delle società fornitrici.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 23067 dell’11 novembre 2015.
La vicenda
A seguito dell’attività ispettiva condotta dalla Guardia di finanza, che portava all’emersione di un sistema fraudolento di evasione dell’Iva e delle imposte dirette, perpetrata attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni commerciali fittizie, l’ufficio delle Entrate procedeva al recupero a tassazione – nei confronti di una società marchigiana – dei costi indebitamente dedotti, in quanto afferenti a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti poste in essere con soggetti compiacenti (“società cartiere”), e della relativa Iva indebitamente detratta.


