La Cassazione con la sentenza 21953 del 21 settembre 2007 ha chiarito che la fattura è di per sé un documento idoneo a consentire la detrazione Iva e l’onere di provarne l’eventuale falsità non è del contribuente, ma dell’Amministrazione Finanziaria, la quale non può limitarsi a contestarne la veridicità ma deve dimostrare che l’operazione cui si riferisce il documento è in tutto o in parte inesistente.
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