Secondo lo schema di riforma del diritto fallimentare possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore anche coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché negli ultimi dieci anni non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Relativamente a quest’ultima categoria, la legge di delega indica quale unico criterio valido al fine di vagliare la professionalità del soggetto incaricato il possesso di adeguate capacità manageriali e l’assenza di dichiarazioni di fallimento, solo nei dieci anni precedenti, senza menzionare criteri attestanti l’effettiva competenza tecnica e la professionalità del medesimo, criteri attualmente richiesti per l’assunzione dell’incarico ai professionisti iscritti agli albi.


