A fronte della sentenza emessa il 19 dicembre 2013 dalla Corte di Giustizia dell’UE, inerente il tema delle cessioni in cui i beni vengono trasportati, a cura del soggetto destinatario non residente, fuori dal territorio comunitario, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.89/E del 10 novembre scorso, stabilisce che “le esportazioni indirette possono godere del regime della non imponibilità anche se i beni escono dal territorio dell’Unione oltre il termine di 90 giorni dalla consegna al cessionario, previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b) del DPR n.633 del 1972”.
Il contribuente, inoltre, può recuperare l’Iva versata al momento della regolarizzazione emettendo una nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l’esportazione, o comunque richiedendo il rimborso entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso .
Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate.


