Con la sentenza n. 25627 del 14 dicembre 2016 la Corte di Cassazione ha precisato che l’avvocato italiano, nell’esercizio di attività professionale all’estero, deve rispettare il codice deontologico interno nonché quello del paese in cui viene svolta l’attività (art. 3 del Nuovo Codice Deontologico Forense), "giacché la violazione di doveri fondamentali per l’esercizio della professione forense non perde o acquista connotazione e rilevanza negativa sotto il profilo deontologico in ragione del locus commissi delicti".
QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO


