Secondo la nuova formulazione, l’articolo 492 del codice di procedura civile punta a responsabilizzare in misura maggiore il debitore.
Il provvedimento sulla competitività aveva introdotto l’interpello del debitore: se i beni pignorati non sono sufficienti, l’ufficiale giudiziario può chiedere di indicarne degli altri, senza però alcuna responsabilità per l’esecutato. Con il nuovo provvedimento, quindi, viene introdotta la responsabilità penale nei casi di mancata risposta entro 15 giorni o dichiarazione di falso, ai sensi dell’art. 388 c.p. (reclusione fino a un anno e multa fino a 309 euro). Nuove responsabilità, inoltre, investiranno l’ufficiale giudiziario.


