Il Ministero della Giustizia, in una scheda pratica pubblicata sul sito internet istituzionale, chiarisce relativamente all’incarico di esecutore testamentario.
Per la nomina ad esecutore testamentario non sono richieste particolari competenze professionali o titoli di studio ma solo la piena capacità di agire. Per questo motivo non possono essere nominati minori, interdetti o inabilitati.
Di norma l’incarico non prevede un compenso ma è svolto a titolo gratuito, a meno che il testatore non abbia previsto una retribuzione a carico dell’eredità. Le spese effettuate dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo incarico sono a carico dell’eredita’.
L’esecutore testamentario può essere esonerato dal suo incarico?
L’art. 710 cod. civ. dispone che, su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azioni che ne menomi la fiducia.
E’ possibile inoltre sapere se un esecutore testamentario ha accettato l’incarico, o eventualmente vi ha rinunciato, verificando l’eventuale annotazione nel Registro delle successioni tenuto dalla cancelleria del tribunale del luogo di ultimo domicilio del defunto. Il Registro delle successioni è pubblico e può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, con possibilità di richiedere estratti e certificati.


