L’esenzione dall’imposta spetta soltanto in caso di mero trasporto pubblico, di linea oppure no, senza servizi aggiuntivi e con assegnazione ricevuta per procedura concorsuale.
Il trasporto dei passeggeri per brevi crociere a bordo della motonave di una società non consente a quest’ultima di beneficiare dell’esenzione Iva per i proventi incassati, in quanto il servizio prestato comprende anche prestazioni accessorie turistico-ricreative, sia in navigazione sia a terra.
Lo ha chiarito la Cassazione, con ordinanza 12599 del 4 giugno 2014.
I fatti
Con avviso di accertamento notificato a una società in accomandita semplice, l’ufficio ha recuperato a tassazione l’Iva per l’anno 2004, avendo riscontrato l’indebita applicazione dell’esenzione d’imposta per le attività di trasporto passeggeri svolte dalla società a mezzo della propria motonave, in assenza delle autorizzazioni amministrative richieste per la configurabilità di un servizio di trasporto di linea (circostanza confermata dalle locali Capitanerie di porto) o anche “non di linea” (e cioè con una funzione supplementare integrativa, effettuato a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta – legge 21/1992).


