L’articolo 5 ter del Dl 203/05, nel testo approvato dal Senato, introduce, una rilevante modifica alla disciplina del leasing immobiliare, stabilendo che, al posto dell’attuale durata minima di otto anni, il contratto dovrà abbracciare un arco temporale pari alla metà del tempo di ammortamento, con un minimo di otto anni e un massimo (del limite minimo) di quindici anni.
Durate inferiori a quelle di legge comportano la totale indeducibilità dei canoni.
La modifica, in generale, comporterà una penalizzazione anche se il leasing resta più conveniente dell’acquisto.
La disposizione, lo si desume dalla relazione tecnica, estende agli immobili le regole già vigenti per i leasing di beni mobili, che, secondo le Entrate, risoluzione 27/E/2005, si applicano anche alla locazione finanziaria di beni immateriali, come i marchi d’impresa.


