Il Ministero della Giustizia, in una scheda pratica pubblicata sul sito internet istituzionale, risponde ad alcuni quesiti circa la nomina dell’esecutore testamentario e la relativa accettazione.
Per la suddetta nomina non sono richieste particolari competenze professionali o titoli di studio, ma solo la piena capacità di agire. Per questo motivo non possono essere nominati minori, interdetti o inabilitati. In caso l’esecutore testamentario non proceda né all’accettazione né alla rinuncia della nomina e’ possibile richiedere all’autorità giudiziaria di assegnare allo stesso un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunciante.
L’esecutore testamentario può alienare beni ereditari, se lo ritiene necessario, ma deve chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria la quale provvede sentiti gli eredi.
L’art. 710 cod. civ. dispone che, su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azioni che ne menomi la fiducia.
L’incarico di esecutore testamentario normalmente non prevede un compenso. L’incarico è infatti svolto a titolo gratuito, a meno che il testatore non abbia previsto una retribuzione a carico dell’eredità. Inoltre, le spese effettuate dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo incarico sono a carico dell’eredità.
In che modo è possibile sapere se un esecutore testamentario ha accettato l’incarico, o eventualmente vi ha rinunciato?
E’ possibile verificare l’eventuale annotazione nel Registro delle successioni tenuto dalla cancelleria del tribunale del luogo di ultimo domicilio del defunto. Il Registro delle successioni è pubblico e può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, con possibilità di richiedere estratti e certificati.


