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Elusiva la donazione ai figli che abbatte la plusvalenza

L’abuso di diritto non è abbinabile necessariamente alla frode, ma può derivare da comportamenti leciti che però evitano, artificiosamente, il naturale regime fiscale.
Con la sentenza 25671 del 15 novembre, la Cassazione, avallando l’operato dell’Amministrazione finanziaria, ha bollato come elusiva l’operazione di donazione (a prossimi congiunti) di un terreno edificabile seguita dalla successiva vendita dello stesso, qualora sia finalizzata esclusivamente all’ottenimento di un risparmio fiscale attraverso l’abbattimento della plusvalenza.

In questi casi è, quindi, legittimo il richiamo alla disciplina antielusiva dell’interposizione prevista dall’articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973 che, secondo la giurisprudenza di legittimità, si applica non solo in caso di comportamenti fraudolenti del contribuente, ma in tutti i casi in cui si faccia un uso improprio di uno strumento giuridico, anche mediante operazioni effettive e reali che abbiano il solo scopo di eludere l’applicazione del regime fiscale naturale di un’operazione.

La vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento Irpef relativo all’anno di imposta 1998, recuperava a tassazione, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettera b, del Tuir (vigente ratione temporis, ora articolo 67, comma 1, lettera b), una plusvalenza da cessione di terreno edificabile: l’ufficio aveva infatti attribuito carattere elusivo all’operazione, che si era caratterizzata per la donazione del terreno, da parte del contribuente accertato, ai figli, cui aveva fatto immediatamente seguito la vendita a terzi da parte di costoro, ritenuti soggetti fittiziamente interposti.
Tale sequenza aveva come unico scopo quello di abbattere l’importo della plusvalenza, calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il valore risultante nell’atto di donazione (evidentemente maggiorato e prossimo al valore di mercato); la vendita diretta, invece, avrebbe avuto come effetto quello di tassare la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto originario, facendo emergere una plusvalenza sensibilmente maggiorata.

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