La norma parla chiaro, e’ il contribuente a dover confutare i dubbi e le motivazioni che hanno portato l’ufficio finanziario a negare un rimborso Iva perche’ ritenuto “sospetto”.
In materia di societa’ non operative, il rimborso Iva e’ subordinato alla dimostrazione, a opera della parte contribuente, di situazioni oggettive che hanno impedito il conseguimento del reddito minimo. Non spetta, pertanto, all’ufficio finanziario la prova dell’esistenza dell’intento elusivo.
E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7534 del 14 aprile 2015.
La vicenda processuale
La controversia nasce dall’impugnazione di un diniego al rimborso di un credito Iva, maturato dalla societa’ ricorrente in dipendenza dell’acquisto di beni strumentali.
Detto diniego veniva motivato con la mancanza dei presupposti previsti dalle leggi 662/1996 e 724/1994 per l’applicazione della disciplina relativa alle societa’ non operative.


