Sono illegittimi gli art. 7, 9 e 14 d.m. 10 novembre 2014 n. 170, in rapporto all’art. 28, 2° e 3° comma, l. 247/12, nella parte in cui:
a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere;
b) consentono la presentazione di liste che contengono un numero di candidati pari a quelli dei consiglieri complessivamente da eleggere;
c) non consentono il rispetto della quota di un terzo per il genere meno rappresentato.
Fonte: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; sezione I; sentenza, 13-06-2015, n. 8333 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


