È contraddittoria la motivazione con cui la corte di merito, nel respingere la pretesa del comodante alla restituzione di un immobile, ha ritenuto, in mancanza di ogni supporto probatorio, che il comodato fosse stato stipulato per adibire l’immobile a residenza coniugale, nonostante avesse accertato che la concessione in uso del bene era iniziata due anni prima del matrimonio contratto dal comodatario.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione VI civile; sentenza, 21-11-2014, n. 24838 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


