Per il settore delle costruzioni edilizie, la conversione del decreto «crescita» segna la fine dell’incubo dell’Iva, durato sei anni. Tanti ne sono passati da quando la riforma «Visco-Bersani» introdusse il regime di esenzione dall’imposta sulle abitazioni vendute oltre quattro anni dopo l’ultimazione (termine poi elevato a cinque anni per dare un po’ di respiro alle imprese). Esenzione che, a dispetto dalla positività evocata dalla parola, nella disciplina dell’Iva significa impossibilità di «scaricare» l’imposta pagata ai fornitori, il cui importo finisce quindi per aumentare i costi di produzione. Senza dire delle complicazioni gestionali per la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione e di quella non detraibile, nonché per il connesso meccanismo di rettifica della detrazione che si riverbera a lungo nel conto economico e nella contabilità dell’impresa. Le modifiche apportate alla legge Iva con l’art. 9 del dl 83/2012, convertito dalla legge 134/2012, hanno sostanzialmente cancellato queste problematiche, ripristinando per gli operatori del settore il trattamento di imponibilità, non solo sulle vendite ma anche sulle locazioni di fabbricati a destinazione abitativa. D’ora in poi, infatti, i costruttori possono sempre evitare il regime di esenzione.
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