Il decreto n. 223 del 4 luglio 2006 all’art. 36 c. 2 ha sancito che – ai fini Iva, imposta di registro, imposta sui redditi ed Ici – un’area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale – Prg – adottato dal comune, indipendentemente dalla approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Oggi però le leggi regionali dispongono che la pianificazione generale avvenga mediante due diversi strumenti:
– un piano senza limiti temporali cosiddetto strutturale
– un piano detto “del sindaco” che ha una durata di cinque anni ed individua le aree edificabili all’interno delle possibilità date dal piano strutturale.


