I limiti temporali posti agli uffici per notificare rettifiche sono fissati nell’interesse del contribuente ed è quest’ultimo a doverli contestare nel caso non vengono rispettati.
Poiché il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, è riservata alla valutazione del contribuente la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione.
Così, ha concluso la Cassazione, con l’ordinanza n. 171 del 9 gennaio 2015, in cui è stato altresì ribadito che, trattandosi di eccezione in senso proprio, la stessa non è rilevabile d’ufficio né proponibile per la prima volta in grado d’appello.
La vicenda
Una società di persone e i suoi soci ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento con i quali il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito societario per l’anno 2000 e i conseguenti redditi di partecipazione dei soci stessi.


