Con la Nota n. 295 del 12 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito che, in caso di infortunio o malattia professionale, se il certificato medico non è inviato telematicamente da parte del datore di lavoro o del medico certificatore, sarà richiesto direttamente dall’INAIL con specifico atto che indicherà anche i termini di presentazione.
Se il datore di lavoro non risponde alla richiesta dell’INAIL o risponde in ritardo rispetto al termine indicato, è sanzionabile con ammenda da euro 1.290 a euro 7.745 (ex art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965)


