Se la società, persona giuridica, è stata costituita al solo fine di evadere le imposte, non risponde in proprio dei reati fiscali, risponde bensì chi ne ha tratto vantaggio.
Risponde in proprio delle violazioni commesse – come autore e ideatore – l’amministratore di fatto di una società costituita al solo scopo fraudolento di evadere l’Iva. Non può, infatti, trovare applicazione l’articolo 7 del Dl 269/2003, in base al quale, le sanzioni amministrative, relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 19716 del 28 agosto 2013, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da un contribuente.
I fatti
A seguito di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di finanza, l’Amministrazione finanziaria notificava a una società un accertamento induttivo per mancato versamento Irpeg, Irap e Iva dell’anno 2000, oltre alle sanzioni pecuniarie.
In particolare, dalla verifica era emerso che la società accertata, con sede legale in Germania, aveva la reale sede operativa e commerciale presso una società italiana – il cui amministratore gestiva direttamente anche quella tedesca – atteso che il responsabile legale di quest’ultima era risultato irreperibile e doveva pertanto considerarsi un mero prestanome.


