Legittimo l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che attribuisce contabilmente l’effetto delle operazioni economiche effettuate all’esercizio al quale esse si riferiscono.
Il reddito d’impresa deve essere determinato utilizzando il criterio di competenza. Il principio – precisa la Corte di cassazione nell’ordinanza 28 aprile 2014, n. 9317 – si applica anche se i ricavi, relativi alla transazione con un’altra azienda, sono stati pagati con assegni mai incassati.
Il fatto
La vicenda riguarda una Srl che aveva percepito alcuni assegni circolari a titolo di transazione con un cliente inadempiente. Le somme non erano state contabilizzate perché ancora non incassate. L’ufficio aveva notificato avviso di accertamento per le maggiori imposte, sostenendo che qualunque emolumento in favore della società poteva essere usato per il calcolo del reddito d’impresa con il criterio di competenza e non di cassa (a tale proposito, giova ricordare che, in base al principio di cassa, assumono rilevanza soltanto le spese effettivamente sostenute nel corso del periodo d’imposta, mentre, secondo il principio della competenza, rilevano le spese inerenti all’esercizio, seppure non realmente sostenute nel corso dell’esercizio medesimo).


