La disapplicazione per obiettiva incertezza è possibile anche in sede di legittimità, purché il contribuente ne abbia fatto istanza secondo le modalità processuali prescritte.
Ai fini della disapplicazione, da parte del giudice, delle sanzioni per violazioni dovute a incertezza normativa, il contribuente non può limitarsi a enunciarne la richiesta nelle conclusioni del ricorso, dovendo, tale eccezione, rappresentare uno specifico motivo di impugnazione, da sollevare nei modi e nei termini processuali appropriati.
È questo il principio enunciato dai giudici di legittimità con la sentenza 15294 del 21 luglio 2015, avallata da altre pronunce della Corte suprema (cfr Cassazione, sentenze 12768/2015, 24060/2014 e 25676/2008).
La vicenda
La controversia ha avuto origine dalla rettifica di una sopravvenienza passiva operata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società a seguito della mancata vendita di un’imbarcazione della quale l’ufficio aveva disconosciuto l’inerenza.


