Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 84 del 10 giugno 2014, ha stabilito che il dovere di riservatezza dell’avvocato e’ posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della controparte.
La vicenda in esame ha riguardato un avvocato, sanzionato dall’ordine di appartenenza, che, in una controversia avente ad oggetto una separazione tra coniugi, aveva inviato al fax dello Studio della controparte una comunicazione riservata e personale, con la conseguenza che i collaboratori dello studio avevano potuto prenderne visione.
Secondo il CNF, nella vicenda in questione, “mancano i presupposti dell’incolpazione addebitata al ricorrente sotto il profilo della violazione del dovere di riservatezza”.


