Non c’è sovrapposizione di pene se manca corrispondenza nella configurazione del reato tributario in riferimento a condotta, evento e nesso causale e a tempo, luogo e persona
La sanzione inflitta alla società in via amministrativa non preclude l’adozione del sequestro preventivo per equivalente nel procedimento penale a carico del legale rappresentante, che non ha versato l’Iva, non trovando applicazione il principio del ne bis in idem.
A chiarirlo è la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 9224, depositata il 7 marzo scorso.
Secondo la Corte suprema, infatti, ai fini della preclusione connessa, appunto, al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
Il fatto
Il tribunale di Lanusei, in funzione di giudice del riesame, confermava con ordinanza il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso nei confronti di una società, il cui rappresentante legale era indagato per il reato di omesso versamento dell’Iva.


