Le lungaggini burocratiche per ottenere le autorizzazioni alla ristrutturazione edilizia non bastano a giustificare il mancato trasferimento di residenza da parte dell’acquirente.
Il contribuente perde i benefici prima casa se non trasferisce la residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto. Le lungaggini burocratiche per il rilascio delle autorizzazioni edilizie necessarie alle opere di ristrutturazione dell’immobile non sono configurabili come causa di forza maggiore, ostativa all’adempimento dell’obbligo legale di trasferimento della residenza.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4800/2015.
La vicenda processuale
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito della decadenza dalle agevolazioni spettanti in relazione all’acquisto della prima casa, poiche’ il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile entro i previsti diciotto mesi.


