Non si può parlare di condotta esclusivamente professionale, se prove inequivocabili come le intercettazioni telefoniche dimostrano la partecipazione attiva al crimine.
In tema di reati tributari risponde del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000) il commercialista che, in qualità di consulente e di materiale esecutore della redazione dei bilanci e della trasmissione telematica della dichiarazione, si sia reso colpevole di aver ideato e messo in atto, assieme ad altri soggetti (cosiddetti intranei ovvero imprenditori, amministratori di società, eccetera) un complesso progetto criminoso coinvolgente un numero consistente di società.
Sono questi i principi che si desumono dalla sentenza della Cassazione n. 23522 del 5 giugno 2014.
Il caso
La Cassazione, nel rigettare il ricorso di un commercialista, ne ha confermato gli arresti domiciliari, visto il suo coinvolgimento quale ideatore e materiale esecutore, assieme ad altri soggetti, di una complessa frode fiscale che aveva visto come protagoniste alcune società operanti nel settore dell’edilizia.


