Non si applica la norma secondo cui dell’omesso pagamento dell’imposta rispondono solo i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d’intento.
La Cassazione, con sentenza n. 7720/2013, si è pronunciata su una controversia relativa a operazioni d’importazione eseguite per il tramite di un rappresentante doganale “indiretto”, usufruendo dell’esenzione Iva sulla scorta di una dichiarazione d’intento rivelatasi mendace, in quanto affermava uno status di esportatore abituale, in realtà inesistente.
Al riguardo, la Suprema corte ha ritenuto inconferente, anche se corretta, la prospettazione del rappresentante, secondo cui la dichiarazione doganale da esso compiuta va nettamente distinta dalla dichiarazione d’intento compiuta e sottoscritta dalla società importatrice, della quale, quindi, soltanto quest’ultima sarebbe destinata a rispondere.
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Dogana: la rappresentanza indiretta si estende a tutte le operazioni
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