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Documento Valutazione Rischi e condominio: le risposte del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risponde ad un quesito circa l’obbligo di redazione del Documento Valutazione Rischi per il condominio.
Nello specifico, viene chiesto se, per il condominio, e’ prevista la redazione del DVR esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati e ancora se, ove vi siano soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, vigono i soli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 (articolo 3, comma 9) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Ministero del Lavoro risponde specificando che, il condominio, è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi nel caso di presenza di lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Con riferimento ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, invece, l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, ove il datore di lavoro fornisca Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e/o attrezzature di lavoro, le rispettive previsioni di Titolo III. Al riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, effettuata dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro. Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla normativa vigente.

Questa e’ una delle risposte fornite dal Ministero del Lavoro nella sezione FAQ del proprio sito internet.

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