Il disconoscimento di conformita’ all’originale di un documento prodotto in copia deve avvenire in modo espresso, indicando in cosa la copia differisca dall’originale o negando l’esistenza di un originale, mentre e’ inefficace la contestazione fatta tramite clausole di stile o comunque generiche (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato con le parole «impugna e contesta tutto quanto ex adverso assunto, richiesto, domandato, eccepito e prodotto in quanto improcedibile ed inammissibile oltre che infondato in fatto e diritto e non provato; impugna e contesta per ogni altro aspetto la domanda attorea; contesta espressamente la documentazione richiamata da parte attrice nell’atto di citazione in quanto inammissibile e comunque irrilevante e non influente ai fini di causa oltre che priva di ogni e qualsiasi rilevanza ed efficacia giuridica e probatoria»).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza, 03-04-2014, n. 7775 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


