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Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale: approfondimenti art. 1 sexies Decreto Legge n. 239

Con la sentenza n.3205 dello scorso 10 giugno 2013 il Consiglio di Stato ha fornito approfondimenti circa la disciplina prevista dall’art. 1-sexies del d.l. , n. 239 recante ‘Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica’ sottolineando che dal predetto articolo ne deriva:

  • che le funzioni in merito alla realizzazione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono di competenza dello Stato;
  • che l’autorizzazione unica sostituisce qualunque atto d’assenso e costituisce titolo per la realizzazione del progetto;
  • che l’accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 3 dello stato articolo prevede inoltre che l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che può essere avviato sulla base di un progetto preliminare e al quale ‘partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti’.
Per verificare la conformità dell’opera urbanistica, inoltre, e’ necessario di richiedere ‘il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere’, quindi della Regione e dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto. A questi non spetta, peraltro, l’accertamento della conformità delle opere ai piani urbanistici ed edilizi (dal momento che, come prevede il primo comma, competente all’accertamento è lo Stato), ma solo l’espressione di un parere.

Qui la sentenza.

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