In tema di disciplina degli arresti domiciliari, la condizione di assoluta indigenza dell’imputato, cui la legge subordina l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare un’attivita’ lavorativa, non puo’ essere automaticamente esclusa ne’ a causa della nomina di un secondo difensore di fiducia, in quanto la limitazione della liberta’ personale puo’ indurre l’interessato e la sua famiglia ad attivarsi (con ricorso a prestiti ecc.) in modo peculiare rispetto alle ordinarie esigenze di vita, onde garantire l’esercizio piu’ ampio del diritto di difesa, ne’ in ragione della astratta possibilita’ per il coniuge di trovare lavoro, avuto riguardo agli obblighi di assistenza materiale e di mantenimento, penalmente sanzionati, che gravano sull’imputato quale padre e marito.
Fonte: Cass. pen., sez. VI, 20-01-2015, n. 4876 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


