Il vettore è tenuto al pagamento quando si verifica il presupposto di legge del movimento di aerei privati e persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico civile.
Il diritto di imbarco per passeggeri riscosso dalla compagnia aerea – previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 5 della legge 324/1976 – è assoggettabile a Iva al momento della rivalsa del vettore nei confronti del passeggero.
Questo il principio giuridico statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 5362 del 7 marzo 2014, che ha accolto le ragioni dell’Amministrazione finanziaria.
I fatti di causa
Nel calcolo del versamento dell’Iva relativa al mese di novembre 2003, una compagnia aerea aveva ricompreso anche i diritti d’imbarco dalla stessa riscossi nei confronti dei propri passeggeri, al fine di rivalersi delle somme già versate all’ente di gestione aeroportuale, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 324/1976 (i quali, rispettivamente, dispongono che “il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:…b) diritto di imbarco per passeggeri” e che “il diritto è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero”).
Tuttavia, la contribuente, ritenendo che i diritti in questione non fossero corrispettivi imponibili, ha chiesto il rimborso del tributo cautelativamente versato e, formatosi il silenzio-rifiuto, ha proposto ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale.


