La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 che non include, tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, in violazione quindi degli artt. 2,3,4,29,32,35 e 118, 4° comma della Costituzione.
Alla luce di quanto sopra e facendo seguito alle indicazioni della circolare n. 32 del 6 marzo 2012, l’Inps chiarisce, con la Circolare n.159 del 15 novembre scorso, che il congedo per figli disabili può essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo le seguenti priorità:
- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Per approfondimenti vi rimandiamo alla Circolare n.159.


