Nota del Dipartimento del Tesoro del MEF del 5 febbraio 2014 . Art. 1, comma 50, legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014).
La Legge di stabilità 2014 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
Il Dipartimento del Tesoro del MEF, con una nota del 5 febbraio 2014 ha chiarito che è ancora possibile pagare in contanti gli affitti abitativi fino a 999,99 euro, sanando di fatto la situazione anche per quei proprietari che avessero ricevuto il canone in denaro a partire dal 1° gennaio 2014.
La sanzione prevista dalla normativa antiriciclaggio (che va dall’1 al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro) si applicherà solo per chi trasferisce somme di denaro superiori a 999,99 euro senza utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.


